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Fonte “http://biblus.acca.it/”

Pronto il portale Enea per comunicare i dati relativi ai lavori condominiali che consentono la detrazione del 70 e 75%

L’Enea ha reso disponibile il portale per inviare le comunicazioni relative ai lavori di riqualificazione energetica dei condomini per usufruire della detrazione fiscale del 70 e 75%.

Detrazione 70% e 75% per lavori condominiali

La legge di Bilancio per il 2016 ha previsto la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di godere di agevolazioni maggiori pari al 70% o 75% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a patto che siano soddisfatti alcuni requisiti.

Per usufruire della detrazione fiscale Irpef del 70% occorre soddisfare le seguenti condizioni:

1.la riqualificazione deve interessare le parti comuni
2.occorre intervenire sull’involucro dell’edificio, per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per usufruire del bonus fiscale del 75% è necessario che:

1.gli interventi devono riguardare parti comuni
2.gli interventi devono consentire il miglioramento della prestazione energetica invernale e anche quella estiva
3.gli interventi devono consentire di raggiungere almeno la qualità media prevista dal dm linee guida

Per la valutazione della qualità media, si rimanda ad un precedente articolo di BibLus-net.

Trasmissione dati e asseverazione

L’Enea ha reso disponibile il portale per la comunicazione dei dati.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre procedere alla comunicaizone dei dati all’Enea. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti).

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Per gli interventi condominiali che consentono le detrazioni del 70 e 75%, è necessario produrre un’asseverazione da parte di un tecnico abilitato sui requisiti necessari (superficie disperdente interessata > 25% di quella totale e raggiungimento della qualità media delle prestazioni previste dal dm linee guida).

Controlli

L’Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro il 30 settembre 2017.

La non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.

Leggi l’articolo originale su http://biblus.acca.it/detrazione-75-e-75-per-lavori-condominiali-e-gia-funzionante-il-portale-enea/

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