Deduzione del 20% per chi acquista e affitta casa: ecco come funziona

agevolazioni fiscali, normativa|

Al via la deduzione del 20% per chi acquista un immobile e poi l’affitta. Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modalità di attuazione e le procedure di verifica

Il DL 133/2014 (convertito dalla legge 164/2014) ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a destinazione abitativa e lo affitta, consistente in una deduzione dal proprio reddito del 20% del costo di acquisto dell’immobile, o delle spese di costruzione, risultante dall’atto notarile di compravendita.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 settembre 2015 che definisce compiutamente le modalità di attuazione e le procedure di verifica.

Deduzione 20%, in cosa consiste

La deduzione fiscale consiste nel sottrarre un onere fiscale dal reddito complessivo: in tal caso si ottiene un abbattimento della base imponibile, ossia del valore su cui si calcola poi l’imposta mediante l’applicazione delle aliquote.

L’art.21 del DL 133/2014, “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, riconosce, a chi acquista un immobile ad uso residenziale dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017  e lo cede successivamente in affitto, una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto.

Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, ottenendo la possibilità di portare in deduzione un importo massimo di 60.000 euro in 8 anni (7.500 euro all’anno).

Deduzione 20%, le nuove regole

Le modalità di attuazione e le condizioni per poter usufruire della deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita’ immobiliari da destinare alla locazione, sono indicate nel DM 8 settembre 2015.

DM 8 settembre 2015: unità immobiliari invendute

Si definiscono unità immobiliari invendute gli immobili che al 12 novembre 2014 risultavano già interamente o parzialmente costruiti oppure gli immobili per i quali era già stato rilasciato il titolo riabilitativo. Si considerano unità immobiliari invendute anche gli immobili per i quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (ad esempio convenzione tra Comune e privato o accordi similari).

DM 8 settembre 2015, deduzioni spettanti

Alle persone fisiche non esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 acquistano:

  • unità immobiliari invendute a destinazione residenziale
  • unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo

è concessa una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita.

Il limite massimo è pari a 300.000 euro comprensivo di IVA.

Inoltre, è possibile usufruire anche di una deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Le deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di unita’ abitative per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso (art. 25 DPR 380/2001) nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Le deduzioni spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale (DM 22 aprile 2008).

La deduzione sul prezzo di acquisto è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

DM 8 settembre 2015, costruzioni su aree edificabili

La deduzione è riconosciuta anche per le spese sostenute per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraverso fattura.
La deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

DM 8 settembre 2015, requisiti per l’accesso alle deduzioni

Le deduzioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo
  • l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del DM 1444/1968
  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
  • il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 DPR 380/2001 ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
  • non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario
  • accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate

DM 8 settembre 2015, divieto di ripetibilità delle deduzioni

Le deduzioni possono essere riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile.

DM 8 settembre 2015, trasferimento dell’abitazione nel periodo di locazione obbligatoria

L’agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto.

 

fonte: biblus.acca.it

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Dopo l’ok al senato gli Architetti chiedono la nuova legge urbanistica

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Gli architetti chiedono una nuova legge nazionale sul governo del territorio. Una possibilità che, dopo l’approvazione in Senato del disegno di legge di riforma costituzionale, potrebbe avere più chance di riuscita.

Il ddl fa infatti rientrare nella competenza esclusiva dello Stato una serie di materie in cui fino ad ora hanno avuto voce in capitolo anche le Regioni. Si tratta dell’urbanistica, delle infrastrutture strategiche , della Protezione civile e della tutela dell’ambiente.

In cosa consiste la riforma costituzionale

Per quanto riguarda il settore costruzioni, il ddl prevede che lo Stato abbia competenza esclusiva sulle infrastrutture strategiche di interesse nazionale, a prescindere dalla loro dimensione.

Tutela dell’ambiente, Protezione Civile e norme generali sul governo del territorio passeranno allo Stato, mentre alle Regioni rimarrà la pianificazione.

In questo modo dovrebbe diventare più semplice la realizzazione delle opere perché eventuali contenziosi sulle competenze verrebbero evitati alla radice. Allo stesso tempo, si eliminerebbero gli scontri tra Governo e Regioni sulla possibilità di intervenire in determinati ambiti, soprattutto per il governo del territorio.

Architetti: ora una legge nazionale sul governo del territorio

Ora che viene definitivamente attribuita alla competenza esclusiva dello Stato la materia relativa al governo del territorio sarà finalmente possibile procedere all’approvazione di una legge nazionale sul governo del territorio che sia veramente innovativa e che punti alla rigenerazione urbana sostenibile”.

Si è espresso così Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC).

Secondo Freyrie, avere un’unica legge sarà utile non solo al processo di semplificazione, ma anche per avere una comune disciplina nazionale in grado di regolare con certezza vincoli, perequazioni, compensazioni, regimi dei diritti edificabili, negoziazione urbanistica.

Ricordiamo che nel 2014 c’è stato un tentativo di riscrivere la legge urbanistica risalente al 1942. Il processo si è però arenato col cambio di Governo.

 

fonte: edilportale

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