Deduzione del 20% per chi acquista e affitta casa: ecco come funziona

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Al via la deduzione del 20% per chi acquista un immobile e poi l’affitta. Pubblicato in Gazzetta il decreto con le modalità di attuazione e le procedure di verifica

Il DL 133/2014 (convertito dalla legge 164/2014) ha introdotto una particolare agevolazione fiscale per chi acquista un immobile a destinazione abitativa e lo affitta, consistente in una deduzione dal proprio reddito del 20% del costo di acquisto dell’immobile, o delle spese di costruzione, risultante dall’atto notarile di compravendita.

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 8 settembre 2015 che definisce compiutamente le modalità di attuazione e le procedure di verifica.

Deduzione 20%, in cosa consiste

La deduzione fiscale consiste nel sottrarre un onere fiscale dal reddito complessivo: in tal caso si ottiene un abbattimento della base imponibile, ossia del valore su cui si calcola poi l’imposta mediante l’applicazione delle aliquote.

L’art.21 del DL 133/2014, “Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione”, riconosce, a chi acquista un immobile ad uso residenziale dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017  e lo cede successivamente in affitto, una deduzione pari al 20% del prezzo di acquisto.

Il limite massimo complessivo di spesa è pari a 300.000 euro, ottenendo la possibilità di portare in deduzione un importo massimo di 60.000 euro in 8 anni (7.500 euro all’anno).

Deduzione 20%, le nuove regole

Le modalità di attuazione e le condizioni per poter usufruire della deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita’ immobiliari da destinare alla locazione, sono indicate nel DM 8 settembre 2015.

DM 8 settembre 2015: unità immobiliari invendute

Si definiscono unità immobiliari invendute gli immobili che al 12 novembre 2014 risultavano già interamente o parzialmente costruiti oppure gli immobili per i quali era già stato rilasciato il titolo riabilitativo. Si considerano unità immobiliari invendute anche gli immobili per i quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione (ad esempio convenzione tra Comune e privato o accordi similari).

DM 8 settembre 2015, deduzioni spettanti

Alle persone fisiche non esercenti attività commerciali che dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 acquistano:

  • unità immobiliari invendute a destinazione residenziale
  • unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo

è concessa una deduzione dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto notarile di compravendita.

Il limite massimo è pari a 300.000 euro comprensivo di IVA.

Inoltre, è possibile usufruire anche di una deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Le deduzioni sono riconosciute per l’acquisto di unita’ abitative per le quali sia stato rilasciato il certificato di agibilità o si sia formato il silenzio assenso (art. 25 DPR 380/2001) nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017.

Le deduzioni spettano al proprietario dell’unità immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale (DM 22 aprile 2008).

La deduzione sul prezzo di acquisto è ripartita in otto quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione.

DM 8 settembre 2015, costruzioni su aree edificabili

La deduzione è riconosciuta anche per le spese sostenute per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraverso fattura.
La deduzione è riconosciuta per la costruzione di unità immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

DM 8 settembre 2015, requisiti per l’accesso alle deduzioni

Le deduzioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo
  • l’unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  • l’unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del DM 1444/1968
  • l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
  • il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 DPR 380/2001 ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
  • non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario
  • accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate

DM 8 settembre 2015, divieto di ripetibilità delle deduzioni

Le deduzioni possono essere riconosciute una sola volta per ogni singolo immobile.

DM 8 settembre 2015, trasferimento dell’abitazione nel periodo di locazione obbligatoria

L’agevolazione spetta anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di affitto si risolve prima degli 8 anni e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla risoluzione del precedente contratto.

 

fonte: biblus.acca.it

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Detrazione 50% ed ecobonus 65%, nel 2014 investiti 28,5 miliardi di euro

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Nel 2014 i bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico hanno prodotto 28,5 miliardi di euro di investimenti e 425mila posti di lavoro fra diretti e indotto. Dal 1998 al 2015 questi incentivi hanno interessato oltre 12,5 milioni di interventi e milioni di famiglie.

I bonus per la casa hanno rappresentato una straordinaria misura anticiclica, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l’inquinamento e le bollette delle famiglie.

Così Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, sintetizza il Report Cresme e Servizio Studi della Camera sugli effetti delle detrazioni del 50% sulle ristrutturazioni e dell’ecobonus 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, presentata ieri alla Camera.

Il Report su detrazione 50% ed ecobonus 65%

Gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 2008 al 2015 oltre 12,5 milioni di interventi, dato rilevante se si considera che, secondo l’Istat, le famiglie in Italia sono 24,6 milioni e le abitazioni 31,2 milioni.

Sempre dal 2008 al 2015, le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 207 miliardi di euro (una media di 11 miliardi di euro all’anno a valori correnti), di cui 178 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e poco meno di 30 miliardi la riqualificazione energetica.

Il consuntivo per il 2014 indica un volume di investimenti pari a 28,5 miliardi di euro (di cui 24,5 miliardi di euro sono relativi al recupero e 3,9 alla riqualificazione energetica) e rappresenta il valore più elevato nell’intero periodo di applicazione degli incentivi, lievemente superiore alla stima di 28,2 miliardi di euro riportata nella precedente edizione.

Per il 2015, i dati relativi ai primi otto mesi segnalano una flessione rispetto ai valori del 2013 e 2014, anni in cui si è registrato un livello massimo degli investimenti. Su tale dato va considerato il possibile impatto determinato dalle modifiche legislative: in particolare il raddoppio della ritenutaoperata da banche e Poste sugli accrediti dei bonifici relativi alle detrazioni. Il dato comunque conferma un livello decisamente superiore rispetto alla media degli anni precedenti.

Ermete Realacci sul futuro dell’ecobonus

“C’è consenso in Parlamento – afferma Realacci – sulla necessità di confermare ed allargare questa misura ad altri soggetti: edilizia sociale, condomini, imprese. E di ampliarla anche ad altri campi, quali il consolidamento antisismico e la bonifica dell’amianto. Su questo più volte ha confermato il proprio consenso e impegno il ministro delle Infrastrutture Delrio. La Legge di Stabilità è la sede adeguata per queste scelte”.

“Oltre che per rilanciare la nostra economia investendo su un’edilizia di qualità che non consumi nuovo territorio ma punti su innovazione, sicurezza e bellezza – prosegue il presidente della Commissione Ambiente -, è anche una strada per affrontare i problemi posti dai mutamenti climatici in atto, considerando che circa un terzo dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 si devono agli edifici”.

“Estendere e confermare l’ecobonus significa ridurre i consumi energetici, l’inquinamento e le bollette. Con vantaggi sia per le famiglie che per le casse dello Stato. Basti pensare che tra una casa costruita bene e una costruita male passa una bolletta energetica di 1.500-2.000 euro l’anno e che nelle sole scuole i consumi di energia valgono 1.300 milioni l’anno. Investendo in efficienza energetica questa cifra può essere ridotta di almeno un terzo – conclude Realacci”.

fonte: edilportale

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